Lo statuto in pdf

 

ART. 1 - FINALITA’

ART. 2 – SOCI

ART. 3 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 4 - ORGANI SOCIALI

ART. 5 - ASSEMBLEA

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 7 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 8 – APPROVAZIONE BILANCIO

ART. 9 – INCOMPATIBILITA’

ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 12 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

ART. 13 – NORME INTEGRATIVE  


ART. 1 - FINALITA’

E’ costituita, con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, nel 1879 in Pavia con Sede in via Luigi Porta 13 (Palestra Civica) la ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICAGINNASTICA PAVESE.

Ai fini civilistici si configura una associazione così come disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del C.C..  

L’Associazione non ha scopo di lucro: eventuali proventi e/o disponibilità dell’associazione non potranno, in nessun caso, essere ripartite tra gli associati. 

L’Associazione ha per fine la pratica e l’incremento delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), dalla Federazione Italiana Pesi e Cultura Fisica (F.I.P.C.F.), dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.), dalla Federazione Italiana Scherma (F.I.S.) attraverso:

a)   la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive,

b)   la promozione dell’attività didattica di attività sportive dilettantistiche,

c)   l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive agonistiche e non,

d)   ogni attività idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in genere tra gli Associati.

L’Associazione, alfine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L’Associazione è affiliata al C.O.N.I., alla Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), alla Federazione Italiana Pesi e Cultura Fisica (F.I.P.C.F.) e Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.), alla Federazione Italiana Scherma (F.I.S.), delle quali esplicitamente accetta e applica Statuto e Regolamenti, s’impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria e anche di carattere economico nei confronti delle stesse, secondo norme vigenti e le discipline emanate dai competenti Organi Federali.

L’Associazione si impegna a rispettare ed adeguarsi a Statuti e Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive alle quali risulta affiliata

Il colore sociale è bianco e azzurro.

L’emblema dell’Associazione è rappresentato da scudetto raffigurante: anelli, bastone, manubrio, fioretto e ruota.

L’Associazione ha sede legale in Pavia, via Luigi Porta 13.


ART. 2 – SOCI

Il rapporto associativo si basa sul principio di eguaglianza e democrazia tra i soci.

L’Associazione è composta da Soci:

a)  
Benemeriti
b)  
Effettivi
c)  
Sostenitori
d)   Atleti
e)   Minorenni

I Soci benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all’Associazione ne hanno dato un notevole contributo. Sono nominati dall’Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci effettivi sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all’Associazione, sono ammessi e versano la quota Sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta, come presentazione, da un Socio effettivo. L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I Soci sostenitori sono coloro che versano liberamente contributi a favore dell’Associazione pur non facendone parte attiva.

I Soci atleti sono colore che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica. I Soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell’Associazione a supporto dell’attività sportiva. I Soci atleti di età superiore a diciotto anni, hanno diritto al voto solo limitatamente alle deliberazioni assembleari da assumersi in sede straordinaria relativa all’approvazione o modifica dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

La tessera sociale vincola l’atleta all’Associazione secondo quanto stabilito dalle norme, emanate in materia dalla F.G.I., dalla F.I.P.C.F., dalla F.I.J.L.K.A.M. dalla F.I.S.

L’età minima necessaria per l’ammissione in qualità di Socio atleta è di 8 anni.

I Soci minorenni sono equiparati ai Soci effettivi. Possono comunque essere ammessi solo a seguito di domanda d’iscrizione munita di benestare dei genitori esercenti la patria podestà, a condizione che abbiano compiuto il 5° anno di età.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l’Associazione stessa può offrire.

Non sono ammessi, a nessun titolo, Soci legati all’Associazione con carattere di temporaneità.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

a)   dimissioni volontarie;

b)   morosità a causa di mancato pagamento della quota sociale annua; la delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo; i Soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;

c)   radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell’Associazione; la delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.


ART. 3 – ENTRATE E  PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)   dalle quote sociali;

b)   dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di enti pubblici e privati;

c)   da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

a)   dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

b)   dal materiale, attrezzi sportivi e indumenti;

c)   da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti alla Associazione stessa;

d)   da donazioni, lasciti o successioni.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Sarà cura dell’Organo Associativo redigere un rendiconto economico finanziario dell’anno sociale che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Le eventuali disponibilità dovranno essere reinvestite nell’ambito dell’attività sportiva. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci effettivi nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea generale ordinaria

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola categoria nei termini da esso indicati.

I Soci che in seguito ad invito scritto non provvederanno nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 180 giorni comporta la cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo


ART. 4 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

a) l’assemblea generale dei Soci (ordinaria o straordinaria),

b) il Presidente,

c) il Consiglio Direttivo,

d) il Collegio dei Revisori dei Conti,

e) il Collegio dei Probiviri.

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione.


ART. 5 – ASSEMBLEA

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il mese di aprile.

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci effettivi in regola con gli obblighi associativi e che abbiano un’anzianità d’iscrizione, in qualità di Socio effettivo, di almeno tre mesi. Sono altresì invitati alle Assemblee, con solo diritto di parola, i Soci benemeriti che avranno diritto di voto se sono anche Soci effettivi.

Ogni Socio effettivo può farsi rappresentare da un altro Socio effettivo mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio effettivo può avere più di due voti, compreso il suo.

L’Assemblea generale, in seduta straordinaria dei Soci, oltre che dal Presidente motu-proprio e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci effettivi con diritto di voto presentando domanda la Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tale caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell’Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire, con avviso scritto da inviarsi ai Soci, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto di voto.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un quinto dei Soci effettivi con diritto di voto. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche dello Statuto sociale, occorre la maggioranza qualificata di un quinto degli aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell’Associazione, occorre la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto di voto.

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione e a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa.

Il Presidente incarica un Socio di espletare le funzioni di Segretario dell’Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L’Assemblea generale dei Soci in sede ordinaria:

a)   discute ed approva la relazione morale-tecnico-finanziaria sull’attività dell’anno sociale trascorso;

b)   approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo preventivo disposti dall’organo competente;

c)   elegge, tra tutti i Soci con diritto di voto, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta il più anziano d’iscrizione all’Associazione;

d)   approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche;

e)   nomina i Soci benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;

f)     delibera sulle proposte di radiazione;

g)   delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all’ammontare delle quote sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita della Associazione.

L’Assemblea generale dei Soci in sede straordinaria:

a)   delibera le modifiche statutarie;

b)   decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;

c)   provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto;

d)   delibera sullo scioglimento dell’Associazione.


ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

a)      Presidente

b)      Consiglieri, minimo cinque, massimo venti;

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti devono essere tutti tesserati alla F.G.I. o alla F.I.P.C.F. o alla F.I.J.L.K.A.M. o alla F.I.S., elegge, tra i propri membri, tre Vice-Presidenti, il Segretario, il Cassiere e l’Economo dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice-Presidente più anziano di nomina (vicario) sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Cassiere o Tesoriere s’incarica della tenuta dei libri e tiene aggiornata la contabilità.

I membri del Consiglio Direttivo in carica al momento in cui l’Associazione cessi di appartenere alla F.G.I., F.I.P.C.F. alla F.I.J.L.K.A.M. e alla F.I.S.saranno solidalmente responsabili per il pagamento di quanto dovuto alla F.G.I., F.I.P.C.F. e alla F.I.J.L.K.A.M. e alla F.I.S..

Al Consiglio Direttivo sono dovute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:

a)   predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull’attività sociale e i programmi dell’attività da svolgere;

b)   stabilisce la data dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci da indirsi ogni anno e convoca l’Assemblea generale straordinaria dei Soci ogni qualvolta lo reputi necessario;

c)   dà esecuzione delle delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione;

d)   emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;

e)   approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;

f)     amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;

g)   propone all’Assemblea generale ordinaria dei Soci la nomina dei Soci benemeriti;

h)   stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all’Associazione;

i)      delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente può deliberare, in via d’urgenza, su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso che, nella prima riunione successiva, tra l’altro, dovrà verificare se sussistevano gli estremi di tale urgenza tali da legittimare l’intervento.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in organi nazionali o territoriali della F.G.I., F.I.P.C.F., F.I.J.L.K.A.M., F.I.S..

Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l’ordine della graduatoria personale verificatasi nell’elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato il 50% dei voti attribuiti all’ultimo degli eletti. Qualora vengano a mancare tali presupposti, il Presidente e il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti nella prima Assemblea ordinaria utile.

Le dimissioni del Presidente dell’Associazione o della metà più uno dei Componenti il Consiglio Direttivo, anche se non contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio stesso e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea generale straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea straordinaria.

In caso d’impedimento definitivo del Presidente, decade l’intero Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente più anziano di carica o uno degli altri due Vice-Presidenti, assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta Assemblea generale straordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l’Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvasse la “Relazione morale tecnico-finanziaria” del Consiglio Direttivo, il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo decadono. Il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea generale straordinaria dei Soci effettivi che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.


ART. 7 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti e’ composto da tre membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti tra i Soci effettivi dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci, nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria e’ nominato supplente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consuntivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla decadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione ed appronta la relaziona che correda il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci. Deve, inoltre, vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, nelle Assemblee, il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni. In caso di mancanza di un componente effettivo del Collegio, nel corso della legislatura, subentra il Revisore supplente.


ART. 8 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci per sottoporre all’approvazione il bilancio preventivo, consuntivo ed il relativo conto economico.

Eventuali disponibilità dovranno essere reivestite nell’attività sociale


ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

Le cariche elettive sono incompatibili con gli incarichi di nomina. La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere e di Segretario dell’Associazione e’ incompatibile con la qualifica di Tecnico e di Istruttore Sociale. La funzione di Revisore dei Conti e’ incompatibile con qualunque altra carica comprese quelle tecniche.

Non può essere eletto componente di organi deliberativi e/o di controllo chi riceve compensi o onorari dell’Associazione per l’attività svolta all’interno dell’Associazione stessa.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I. o altro ente di promozione sportiva.


ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci s’impegnano ad osservare lo Statuto ed i regolamenti societari della Federazione F.G.I., F.I.P.C.F., F.I.J.L.K.A.M. F.I.S., le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali, nonche’ la normativa del C.O.N.I.

I Soci s’impegnano, altresì, a non adire a vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazioni alle attività societarie o nei confronti dell’Associazione.

Tutte le controversie fra l’Associazione ed  i Soci e fra Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.


ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie tra l’Associazione e i Soci e fra Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti, di cui due scelti tra le parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probita’, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Giuri’ d’onore, che svolge funzione di Collegio Arbitrale irrituale, sono demandati i piu’ ampi poteri istruttori e decisionali: la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comportera’ per il Socio inadempiente la sanzione della radiazione.

Il Collegio dei Probiviri sara’ costituito da tre membri effettivi ed uno supplente. Per l’elezione dei componenti il Collegio, valgono le stesse norme previste per l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

I provvedimenti disciplinari possono essere comminati sulla base del regolamento di disciplina societario o, in mancanza di esso, sulla base dello Statuto e del Regolamento di disciplina della F.G.I., della F.I.P.C.F., della F.I.J.L.K.A.M., della F.I.S..

La radiazione di un Socio dell’Associazione deve essere comunicata al Presidente dell’Associazione ed all’Assemblea ordinaria dei Soci.


ART. 12 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione e’ deliberato dall’Assemblea generale dei Soci effettivi, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei Soci esprimenti il  solo voto personale, con l’esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno dei 2/3 dei Soci effettivi con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’Associazione, la stessa Assemblea generale straordinaria dei Soci delibera sul patrimonio sociale che dovrà essere devoluto esclusivamente a fini sportivi dilettantistici:

Copia del verbale di Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per conoscenza al C.O.N.I., alla F.G.I., alla F.I.P.C.F., alla F.I.J.L.K.A.M., alla F.I.S..

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza


ART. 13 – NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto approvato dalla Assemblea Generale straordinaria dei Soci, appositamente convocata il 30 gennaio 2010, deve essere osservato come atto fondamentale e sostituisce e annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione ed entra in vigore il 31 gennaio 2010, salvo approvazione del C.O.N.I., della F.G.I., della F.I.P.C.F., della F.I.J.L.K.A.M.e della F.I.S.


Eventuali modifiche apportate al presente Statuto, dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla data di effettuazione della Assemblea Generale Straordinaria dei Soci al C.O.N.I., alla F.G.I., alla F.I.P.C.F., alla F.I.J.L.K.A.M.e alla F.I.S., per la Loro approvazione, pena la decadenza. Per tutto quanto in esse contemplato, vigono le norme del C.O.N.I., della F.G.I., della F.I.P.C.F. [e] della F.I.J.L.K.A.M. e della F.I.S. in quanto applicabili.