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Statuto

ART. 1 – FINALITÀ

E’ costituita, con durata illimitata, a carattere apolitico e aconfessionale, nel 1879 in Pavia la SOCIETA’ GINNASTICA PAVESE Associazione Sportiva Dilettantistica.

Ai fini civilistici si configura una Associazione sportiva non riconosciuta così come disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.

L’Associazione non ha scopo di lucro: eventuali proventi e/o disponibilità dell’Associazione non potranno, in nessun caso, essere ripartite tra gli associati.

L’Associazione è iscritta al registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche gestito dal C.O.N.I.

L’Associazione ha per fine la pratica e la divulgazione delle attività sportive dilettantistiche promosse dalla Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), dalla Federazione Italiana Pesistica (F.I.P.E.), e da qualsivoglia altra federazione e/o ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. cui ritenga di affiliarsi, attraverso:

a) la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive,

b) l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nell’ attività sportiva dilettantistica,

c) l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive agonistiche e non,

d) ogni attività idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in genere tra gli Associati.

L’Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. nonché agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. cui è affiliata o ritenga affiliarsi, rispetto ai quali esplicitamente s’impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria e/o di carattere economico secondo norme vigenti e discipline emanate dai competenti Organi Federali.

Il colore sociale è bianco e azzurro.

L’emblema dell’Associazione è rappresentato da scudetto raffigurante: anelli, bastone, manubrio, fioretto e ruota.

L’Associazione ha sede legale in Pavia, via Luigi Porta 13/15.

ART. 2 – SOCI

Il rapporto associativo si basa sul principio di eguaglianza e democrazia tra i soci.

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

a) Benemeriti

b) Effettivi

c) Atleti

I Soci benemeriti sono coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno all’Associazione hanno dato un notevole contributo. Sono nominati dall’Assemblea generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Tali soci non hanno diritto di voto salvo rientrino in altra categoria.

I Soci effettivi sono coloro che, maggiorenni, previa domanda di appartenenza all’Associazione, sono ammessi e versano la quota Sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta, come presentazione, da un Socio effettivo. L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I Soci atleti sono coloro che, previa domanda di appartenenza all’Associazione, in possesso di idonea tessera federale, svolgono attività agonistica o sportiva in genere in favore dell’Associazione; ovvero nell’ambito di attività o iniziative promosse dalle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui l’Associazione è affiliata; ovvero ancora nell’ambito di attività o iniziative che l’Associazione ritiene di promuovere o a cui ritiene di aderire nel perseguimento dei propri scopi statutari.

La tessera federale vincola l’atleta all’Associazione secondo quanto stabilito dalle norme emanate in materia dalla F.G.I., dalla F.I.P.E., e da qualsiasi altra Federazione e/o Enti di Promozione Sportiva di cui all’ART.1.

L’età minima necessaria per l’ammissione in qualità di Socio è quella prevista dalle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva di cui all’ART. 1.

I Soci atleti minorenni possono essere ammessi solo a seguito di domanda d’iscrizione munita di benestare dei genitori esercenti la potestà parentale.

Tutti i Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l’Associazione stessa può offrire.

Non sono ammessi, a nessun titolo, Soci legati all’Associazione con carattere di temporaneità.

I Soci cessano di appartenere all’Associazione per:

a) dimissioni volontarie;

b) morosità a causa di mancato pagamento della quota sociale annua; la delibera di cancellazione è adottata dal Consiglio Direttivo; i Soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote annuali arretrate;

c) radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo, dell’Associazione; la delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea generale dei Soci in seduta ordinaria. Il Socio radiato non può essere riproposto.

ART. 3 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) quote per la partecipazione ai corsi;

c) dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi o di enti pubblici e privati;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;

b) dal materiale, attrezzi sportivi e indumenti;

c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti alla Associazione stessa;

d) da donazioni, lasciti o successioni.

Sarà cura del Consiglio Direttivo redigere un rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo dell’anno sociale che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Le eventuali disponibilità dovranno essere reinvestite nell’ambito dell’attività sportiva. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea generale ordinaria.

ART. 3.1 – QUOTE SOCIALI

Ogni Socio dovrà versare annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo per ogni singola

categoria nei termini da esso indicati.

I Soci che in seguito ad invito scritto non provvederanno nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute saranno dichiarati, dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 180 giorni comporta la

cancellazione del Socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

È sancita l’intrasmissibilità della quota sociale salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile o rimborsabile.

ART. 4 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea generale dei Soci (ordinaria o straordinaria),

b) il Presidente,

c) il Consiglio Direttivo,

d) il Collegio dei Revisori dei Conti,

e) il Collegio dei Probiviri.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione.

ART. 5 – ASSEMBLEA

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata

in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

ART. 5.1 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Tutti i soci in regola con gli obblighi associativi possono partecipare all’Assemblea con diritto di parola purché non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Hanno diritti di voto i Soci effettivi e i Soci atleti maggiorenni in regola con gli obblighi associativi che abbiano un’anzianità d’iscrizione di almeno tre mesi. Tale diritto verrà acquisito dai Soci Atleti minorenni al compimento della maggiore età.

ART. 5.2 – DELEGHE

Ogni Socio con diritto di voto può farsi rappresentare da un altro Socio con diritto di voto mediante semplice lettera di delega. Ogni Socio può avere al massimo una delega.

ART. 5.3 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea generale, in seduta straordinaria dei Soci, oltre che dal Presidente motu-proprio e dal

Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tale caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 5.4 – CONVOCAZIONE

La convocazione delle Assemblee deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni di calendario liberi prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nella sede legale dell’Associazione e mediante comunicazione sul sito internet dell’Associazione stessa. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.

In aggiunta è data facoltà al Presidente di convocare i Soci con diritto di voto mediante una delle seguenti modalità:

  • lettera scritta consegnata per posta o a mano;
  • lettera per posta elettronica all’indirizzo precedentemente fornito dal socio.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci con diritto di voto.

Trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive o per le modifiche dello Statuto sociale in seconda convocazione occorre la presenza o rappresentanza di un quinto degli aventi diritto di voto. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per lo scioglimento dell’Associazione occorre la presenza o rappresentanza di tre quarti degli aventi diritto al voto. Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o da altro Socio o anche da persona al

di fuori dell’Associazione e a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa.

Il Presidente incarica un Socio di espletare le funzioni di Segretario dell’Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano i Soci

ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 5.5 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea generale dei Soci in sede ordinaria:

a) discute ed approva le relazioni morale e tecnica sull’attività dell’anno sociale trascorso;

b) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo disposti dal Consiglio Direttivo;

c) approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche;

d) nomina i Soci benemeriti proposti dal Consiglio Direttivo;

e) delibera sulle proposte di radiazione;

f) delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, con riferimento anche all’ammontare delle quote

sociali, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita della

Associazione.

g) elegge, tra tutti i Soci con diritto di voto e che abbiano comunicato per iscritto la propria candidatura almeno due giorni prima dell’Assemblea Elettiva, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i

componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti prevale il più anziano d’iscrizione all’Associazione;

L’Assemblea generale dei Soci in sede straordinaria:

a) delibera le modifiche statutarie;

b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre

all’Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;

c) provvede agli adempimenti in materia di elezioni dettate dal presente Statuto nei casi specifici previsti dall’ART. 6;

d) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

Qualora l’Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvasse la “Relazione morale”, la “Relazione Tecnica” o il “Rendiconto finanziario” del Consiglio Direttivo, il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo decadono. Il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

ART. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) il Presidente dell’Associazione;

b) i Consiglieri, minimo sei, massimo dodici, di cui almeno 4 da tesserare alla F.G.I., unitamente al Presidente, per la formazione del Consiglio Direttivo Sezione F.G.I. ed almeno 4 da tesserare, unitamente al Presidente, alla F.I.P.E. per la formazione del Consiglio Direttivo Sezione F.I.P.E.. I Consiglieri, eventualmente rimanenti, potranno essere tesserati per l’una o l’altra Federazione nonché per le ulteriori Federazioni/Enti di Promozione Sportiva ai quali la società intenderà affiliarsi.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, due Vice-Presidenti.

Il Consiglio Direttivo, previa indicazione nominativa da parte del Presidente, nomina il Segretario, il Tesoriere e l’Economo dell’Associazione: tali cariche possono essere attribuite ai Consiglieri ovvero a Soci dell’Associazione che possiedano adeguate competenze e che abbiano offerto la propria disponibilità a ricoprire tali cariche.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno metà dei Consiglieri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice-Presidente più anziano di nomina (vicario) sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo e provvede alla tenuta dei libri sociali (libro soci, libro verbali assemblee, libro verbali consiglio).

Il Tesoriere s’incarica della tenuta dei registri contabili e della movimentazione dei fondi disponibili.

L’Economo cura i beni che costituiscono il patrimonio sociale e ne mantiene l’inventario.

Al Consiglio Direttivo sono dovute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

Tra l’altro, il Consiglio Direttivo:

a) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull’attività sociale e i programmi dell’attività da svolgere;

b) stabilisce la data dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci da indirsi ogni anno e convoca l’Assemblea generale straordinaria dei Soci ogni qualvolta lo reputi necessario;

c) dà esecuzione delle delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria amministrazione;

d) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;

e) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;

f) amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;

g) propone all’Assemblea generale ordinaria dei Soci la nomina dei Soci benemeriti;

h) stabilisce la quota sociale da proporre all’Assemblea e le modalità di versamento all’Associazione;

i) delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente può deliberare, in via d’urgenza, su materie di competenza del Consiglio Direttivo.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso che, nella prima riunione

successiva, tra l’altro, dovrà verificare se sussistevano gli estremi di urgenza tali da legittimare l’intervento.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, i Soci eletti in organi

nazionali o territoriali delle Federazioni Nazionali di cui all’art. 1.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito e attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione. In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, in numero inferiore alla metà, il Presidente e il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti nella prima Assemblea ordinaria utile.

Le dimissioni del Presidente dell’Associazione o della maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo, anche se non contemporanee, comportano la decadenza di tutto il Consiglio stesso e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea generale straordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea straordinaria.

In caso d’impedimento definitivo del Presidente, decade l’intero Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente Vicario assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta Assemblea generale straordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

ART. 7 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti tra i Soci dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci, nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo.

Risultano eletti coloro i quali riportano i maggiori suffragi. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla decadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci. Deve, inoltre, vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

ART. 8 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno sociale, il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci per sottoporre all’approvazione il rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo.

Eventuali disponibilità dovranno essere reinvestite nell’attività sociale.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA’

Le cariche di componenti di organi direttivi o di controllo dell’Associazione sono incompatibili con gli incarichi di tecnico e/o di istruttore sociale.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I. o altro ente di promozione sportiva al quale sia affiliata l’Associazione.

La Carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica comprese quelle tecniche.

ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci s’impegnano ad osservare lo Statuto ed i regolamenti societari della Federazione Nazionali di cui all’art.1) le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

I Soci s’impegnano, altresì, a non adire a vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazioni alle attività societarie o nei confronti dell’Associazione.

ART. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie tra l’Associazione e i Soci e fra Soci stessi sono sottoposte al giudizio del

Collegio dei Probiviri.

Al Collegio, che svolge funzione di Collegio Arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi

poteri istruttori e decisionali: la mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà per il

Socio inadempiente la sanzione della radiazione.

Il Collegio dei Probiviri sarà costituito da tre membri effettivi ed uno supplente. Per l’elezione dei

componenti il Collegio, valgono le stesse norme previste per l’elezione dei membri del Collegio dei

Revisori dei Conti.

Opportuni provvedimenti possono essere comminati sulla base del regolamento di disciplina

associativo o, in mancanza di esso, sulla base dello Statuto e del Regolamento di disciplina della Federazioni Nazionali di cui all’ART. 1.

ART. 12 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione e’ deliberato dall’Assemblea generale dei Soci,

convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di

almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto.

Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto

lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentato da almeno dei 3/4 dei Soci con

diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, dalla stessa Assemblea straordinaria dei soci, ad un’altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Copia del verbale di Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea deve essere inviato per conoscenza al C.O.N.I., e alle Federazioni Nazionali di cui all’ART. 1. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza.

ART. 13 – NORME INTEGRATIVE

Il presente Statuto approvato dalla Assemblea Generale straordinaria dei Soci, appositamente

convocata il 13 dicembre 2017, deve essere osservato come atto fondamentale e annulla e sostituisce ogni altro precedente Statuto dell’Associazione ed entra in vigore il 14 dicembre 2017. Per tutto quanto non contemplato, vigono le norme del codice civile e le leggi speciali in materia, le norme del C.O.N.I., e delle Federazioni Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di cui all’ART. 1 in quanto applicabili.

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